Seminario RSU e TAS Cobas
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Il seminario RSU Cobas Cagliari è aperto a tutto il personale docente e ATA dalle ore 9 alle ore 13, di pomeriggio dalle 15 alle 17, 30 in via Santa Maria Chiara 104, Cagliari. Chi non può partecipare la mattina potrà farlo il pomeriggio
Argomenti : trattativa d'istituto - informazione preventiva e successiva - confronto - ruolo RSU Cobas. Come le RSU Cobas possono affrontare problemi di ATA e docenti riguardanti: organici - classi - assegnazioni ai plessi e alle classi - sostituzioni - piano annuale docenti - piano delle attività ATA. Ampio spazio per il dibattito ed il confronto delle esperienze.
Resoconto riunioni RSU 13 e 14 Dicembre 2018
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Il giorno, 13 dicembre 2018 dalle ore 11,30 alle ore 13,30 nei locali della Sede centrale , si è svolta una assemblea con il personale della scuola per esaminare la proposta di Contrattazione della Dirigente dell’istituto.
La partecipazione non è stata numerosa forse anche per la tardiva convocazione di cui la RSU si è scusata spiegando il disguido comunicativo tra la RSU stessa.
Dalla assemblea è emerso:
a- la richiesta del prospetto delle retribuzioni del fondo di istituto;
b- aumentare il numero dei beneficiari del bonus da parte di alcuni docenti; dividere il bonus tra tutti i docenti della scuola; rifiutare il bonus come atto di protesta della logica premiale;
c- nessuna restrizione al diritto all’aggiornamento in orario di servizio; una significativa percentuale di autorizzazioni per l’aggiornamento in orario di servizio;
d- perplessità sulla organizzazione centralizzata dell’orario dei docenti di sostegno;
e- perplessità sui termini dell’orario delle comunicazioni di servizio.
Le richieste evidenziate nella assemblea del personale sono state successivamente presentate e contrattate nella riunione del 14 dicembre 2018 alle ore 10,30, regolarmente convocata, per discutere la ”Contrattazione di istituto 2018/2019”:
a- Verrà consegnato alla RSU il prospetto della assegnazione del FIS al personale della scuola che non sarà pubblicato per limiti di privacy, chi volesse confrontare la propria posizione potrà rivolgersi alla RSU; per quanto riguarda la assegnazione del bonus la dirigente fornirà il numero dei beneficiari(peraltro pubblicato all’albo della scuola) e la quota assegnata ma senza indicare i nominativi per gli stessi motivi riguardanti la privacy;
b- All’art.25 del Contratto si specificherà che il bonus verrà assegnato a non meno del 10% del personale docente di ruolo e non; la RSU della componente Cobas dichiara che non sottoscriverà il presente accordo per motivi di principio e non di sostanza e per rappresentare la posizione di molti colleghi contrari all’istituto del Bonus;
c- Il diritto all’aggiornamento in servizio verrà regolato :
precedenza ai docenti dei corsi di aggiornamento delle discipline insegnate,
in subordine in ordine di richiesta,
a rotazione nel caso si trattasse di una massiccia adesione.
d- L’orario curricolare del sostegno è stato organizzato dalla dirigenza per distribuire le ore di docenza in tutti i giorni della settimana e per coprire equamente tutte le ore di lezione, tuttavia la dirigenza per particolari esigenze didattiche dello studente modificherà il suddetto orario.
e- L’orario delle comunicazioni di servizio è subordinato ai tempi di gestione della pubblicazione sul sito; rimane tuttavia fermo il limite dei 5 giorni di preavviso per le attività di servizio collegiali.
Le risorse economiche rispetto all’a.s. 2018/2019 presentano una variazione minima di circa 900 euro in più; a queste si aggiungono gli avanzi di amministrazione dello scorso anno che si stabilisce di ripartire tra tutto il personale della scuola.
Viene proposto dalla RSU di aumentare il numero delle ore forfetarie per i referenti collaboratori delle sedi staccate ( gestione complessa e complicata dai tempi della comunicazione con la sede centrale e dal numero crescente di problematiche nelle classi); dei coordinatori di classe ( aumento significativo di alunni Bes e H),; per il personale ATA viene proposto di riconoscere un forfait, oltre a tempi di sostituzione già contrattati, per l’intensificazione della giornata di sostituzione.
Viene ribadita la difficoltà di gestire la amministrazione scolastica, i pagamenti e i termini della contrattazione stessa, in assenza di una DSGA stabile.
La riunione si conclude alle ore 13,30.
Note sindacali su bonus, permessi e assenze
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SUL BONUS IL CONTRATTO RECEPISCE LA 107, NON LA SMANTELLA!
Le OO.SS. firmatarie del CCNL 2016 – 18 sostengono che il bonus premiale del c.d. merito dei docenti è ormai tout court oggetto di contrattazione, lanciando peana alla loro capacità di smantellare la 107 per via contrattuale. La questione è per lo meno più complessa. Prima di tutto, in base all’art.11 del decreto Madia (D. Lgs 75/2011) in tema di “valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio (..) la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge”, per cui, essendo il bonus retribuzione accessoria, la contrattazione d’istituto deve rispettare i limiti previsti dalla L. 107. In tale ambito va collocato l’art. 22 c.4 del CCNL, per cui sono oggetto di contrattazione d’istituto “i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1 c. 127 della L.107/2015”. Non solo, ma l’art. 20 del CCNL – che è nella parte comune alle varie sezioni- prevede, alla luce di applicazione di criteri selettivi, che i contratti integrativi debbano prevedere di fatto 3 fasce di retribuzione: il personale non valutato positivamente, quello valutato positivamente e il personale che consegue le valutazioni più elevate, a cui va attribuita una maggiorazione rispetto alla seconda fascia decisa in sede di contrattazione, ma che non può essere inferiore al 30%. Infine, la contrattazione definisce anche preventivamente una limitata quota massima dei super positivi.
Secondo l’interpretazione corrente tali comma non sarebbero applicabili ai docenti perché il 4° c. prevede che “ resta fermo quanto previsto dall’art. 74 c.4” del D. Lgs 150 /2009 ” (decreto Brunetta), che rinviava a un DPCM la determinazione dei limiti e delle modalità con cui applicare ai docenti i sistemi di misurazione, valutazione e trasparenza e delle relative retribuzione previste sempre dal D. Lgs 150. Il DPCM è stato emanato il 26.1.2011, ma in sostanza rinvia ancora ad un provvedimento del MIUR. Si tratterebbe di diritto speciale che, quindi, prevarrebbe sulle norme di legge e contrattuali successive. Non è una lettura convincente, perché l’art. 74 sospende solo l’applicazione delle norme previste dalla Brunetta, che facevano riferimento a tutto il salario accessorio – per cui anche al FIS- e prevedevano che il 25% del personale non percepisse niente, il 50% la metà dei fondi e il restante 25% l’altra metà. Ma la L. 107 è un’altra legge successiva alla Brunetta, i cui effetti non possono essere sospesi dall’art. 74 e, infatti, è stata applicata senza remore in questi anni. Non solo, ma costituisce, in base al decreto Madia, un limite a cui deve attenersi la contrattazione. Per cui, essendo i primi 3 comma dell’art. 20 del CCNL perfettamente in linea con la lettera e lo spirito (nefasto) della 107 essi sono, a mio parere, applicabili ai docenti.
Quindi, la legge 107 non è smantellata dal CCNL, che anzi ne recepisce la filosofia. Per cui: il Comitato di valutazione delibera i criteri di valutazione dei docenti; il DS applica tali criteri nella valutazione dei singoli docenti, a cui assegna i premi rispettando i criteri di quantificazione previsti dal contratto d’istituto, che a sua volta deve rispettare le due (o tre) fasce previste dall’art. 20 del CCNL, la maggiorazione minima del 30%per i più bravi, il carattere selettivo del bonus. E’ evidente che, se questa interpretazione è corretta, non vi sono spazi significativi per una contrattazione che rifiuti la logica della differenziazione e della valutazione insita nella 107.
Permessi retribuiti, ferie.
Nessuna modifica per i 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari per il personale a tempo indeterminato, compresi i 6 gg. di ferie da fruire come permessi, che rimangono quindi sottratti alla discrezionalità del dirigente scolastico e giustificati anche mediante autocertificazione senza necessità di trovare un sostituto.
Ai tre giorni di permessi retribuiti ex art.15 comma 2 del CCNL si possono aggiungere “per gli stessi motivi e con le stesse modalità (…) sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art.13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma” .
Infatti anche questi giorni di ferie, se richiesti per motivi personali o familiari non sono soggetti ad alcuna autorizzazione; si precisa che in questo caso, non vale quanto affermato nel comma 9 dell’art.13 : “la fruibilità dei predetti giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art.15, comma 2”.
Così come nessuna modifica è stata apportata ai restanti permessi disciplinati dallo stesso contratto (per lutto, concorsi, legge 104/92 ecc.) che continuano anch’essi ad essere fruiti su base giornaliera, sottratti alla discrezionalità del dirigente scolastico e giustificati anche mediante autocertificazione.
Rimane altresì confermato il comma 7 dell’art. 15 del contratto 2007 in cui è specificato che il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.
Sostanzialmente è riconfermato in tutte le sue parti l’art. 15 del CCNL 2007.
Nel corso di ciascun anno scolastico il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, ai seguenti permessi retribuiti:
- partecipazione a concorsi o esami: 8 giorni, compresi gli eventuali giorni di viaggio necessari;
- lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di affini entro il primo grado (Parenti di 1° grado: genitori-figli / Parenti di 2° grado: nonni- fratelli-nipoti / Affini di 1° grado: suoceri-nuore-generi), di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile: 3 giorni per ogni evento, anche non continuativi;
- motivi personali o familiari: 3 giorni, esauriti i quali il dipendente può utilizzare 6 giorni di ferie (anche nei periodi di svolgimento delle attività didattiche), senza vincoli di spesa per l’Amministrazione (che può quindi -se necessario- nominare il supplente); le motivazioni vanno documentate, anche con autocertificazione;
- matrimonio: 15 giorni consecutivi, fruibili -a richiesta dell’interessato- da una settimana prima a due mesi dopo l’evento.
I permessi:
- non riducono le ferie;
- sono valutati nell’anzianità di servizio;
- danno diritto alla retribuzione intera, con esclusione dei compensi per le attività aggiuntive e dei compensi per le indennità di amministrazione, di lavoro notturno festivo, di bilinguismo e trilinguismo.
I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATA.
1.I tre giorni per motivi personali o familiari devono essere sempre concessi?
L’art. 15 comma 2 del CCNL comparto scuola recita quanto segue: Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.
L’intervento dell’ARAN in data 2 febbraio 2011 “…l’art. 15, comma 2, primo periodo, esplicita chiaramente che il diritto ai tre giorni di permesso per motivi personali o familiari (norma comune per il personale docente ed ATA) è subordinato ad una richiesta (…a domanda) del dipendente documentata “anche mediante autocertificazione”.
Quindi, considerata la previsione contrattuale generica ed ampia di “motivi personali o familiari” e la possibilità che la richiesta di fruizione possa essere supportata anche da “autocertificazione”, a parere dell’Agenzia, esclude un potere discrezionale del dirigente scolastico il quale, nell’ambito della propria fruizione – ai sensi dell’art. 1 del CCNL 11/4/2006 così come modificato dal CCNL 15/7/2010 relativo al personale dell’area V della dirigenza e ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 165/2011 – è preposto al corretto ed efficace funzionamento dell’istituzione scolastica nonché alla gestione organizzativa della stessa.
Inoltre, considerato che:
- Non è prevista dal Contratto la valutazione o la discrezionalità del dirigente sulle motivazioni addotte dal richiedente il permesso;
- Non vi è nel Contratto (né in nessuna altra norma di legge) un’elencazione precisa di quali siano i motivi personali e/o familiari per cui è possibile fruire dei permessi;
- Diverse sentenze dei tribunali e l’ARAN hanno chiaramente decretato che non vi è nessuna discrezionalità del dirigente nella concessione del permesso.
2.Come si giustificano i permessi e le ferie chieste secondo art.15 comma 2?
"I permessi retribuiti – per motivi personali/famiglia, studio, etc. vanno usufruiti a domanda da indirizzare al Dirigente Scolastico. Isuddetti permessi devono essere documentati, subito dopo la loro fruizione, anche mediante autocertificazione, come previsto dal CCNLvigente (art. 15, c. 2 CCNL 2006- 09)."
Questi permessi, scrive un giudice, sono concessi a domanda, senza possibilità di arbitrio dell'Amministrazione, perché il limite di fruizione è intrinseco, derivato dal loro numero ristretto.
Che cosa si deve scrivere nella autocertificazione?
Se uno va a separarsi in tribunale, lo scrive. Non deve dichiarare con chi, e che situazione ha, ma il fatto nudo e puro sì. Se è un viaggio, scrive che deve fare un viaggio a Napoli per ragioni culturali o ambientali o familiari documentate. L'Amministrazione non può dire nulla.
L'Amministrazione non deve in questi casi fare una verifica puntuale,come per altre situazioni (dichiarazioni di handicap, invalidità, o malattia, ecc.).
L'amministrazione, quindi ds e assistente amministrativa/o che gestisce la pratica, è quello di non divulgare questi fatti.
2. Sulle altre tipologie di assenza.
Tutte le altre tipologie di assenza dal servizio devono essere comunicate con un anticipo di almeno tre giorni lavorativi, tramite modulistica interna, e si deve attendere la risposta del Dirigente Scolastico.
L’assenza di risposta da parte del dirigente deve intendersi come diniego.
Esiste il tacito diniego?
La motivazione del diniego è obbligatoria quando si tratta di un diniego di un diritto come lo sono tutti i permessi e le assenze per malattia stabiliti nel contratto.
Ciò è stato ribadito nella conciliazione di Laura Parisi ottenuta a settembre 2017:
l'Amministrazione ha conciliato sulla base del fatto che la dirigenza precedente, in presenza di una richiesta di permesso per aggiornamento, non aveva formalizzato alcun diniego e perciò non lo aveva motivato, pur non avendolo nemmeno autorizzato.
Quindi bisogna pretendere sempre il diniego scritto.
In assenza di risposta che fare:
se si rinuncia, si cede un diritto; se ci si assenta si rischia la sanzione ma ovviamente non è detto che tutti i dirigenti si comportino nello stesso modo.
(testo a cura del sindacato di base Cobas Scuola)
Rinnovo delle RSU. Elezioni del 17, 18 e 19 aprile 2018.
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Si allega la circolare RSU (prot.Aran 0000931/2018 del 26-01-2018)